Art. 2.
(Archivio riservato delle intercettazioni)

      1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
      2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.
      3. Il pubblico ministero è responsabile disciplinarmente in caso di accesso abusivo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad assicurare la sicurezza dell'archivio.
      4. Oltre agli ausiliari espressamente autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei soli casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data e dell'ora

 

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iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza».